STATUTO

Art. 1 DENOMINAZIONE
E’ costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l’Associazione Documentaristi Emilia-Romagna. L’Associazione stessa può anche essere correttamente identificata con la dizione “Documentaristi Emilia-Romagna”, o con la sigla “D.E-R”.
Art. 2 SEDE
L’Associazione ha sede legale a Bologna, Via Jacopo della Quercia 6/a, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede sociale, sul territorio comunale, non comporta modifica statutaria.
Art. 3 SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione Documentaristi Emilia-Romagna si riconosce nei valori della pace, della giustizia, della partecipazione democratica, della multiculturalità, del rispetto per l’ambiente, del pluralismo e dell’accesso all’informazione.
L’Associazione opera con lo scopo di:
Promuovere la cultura del documentario come mezzo espressivo e come strumento di interpretazione, osservazione e critica del reale.
Promuovere e sostenere le produzioni, gli autori e i progetti documentaristici emiliano-romagnoli in ambito regionale, nazionale e internazionale.
Valorizzare il territorio della Regione Emilia-Romagna e la sua storia e cultura.
Divulgare il linguaggio audiovisivo, la cultura dell’immagine e i metodi dell’inchiesta sociale in ogni ambito.
A tali fini l’associazione:
Promuove la costituzione di reti e sinergie tra documentaristi, associazioni, operatori del settore e istituzioni.
Elabora strategie e azioni di promozione, senza limiti territoriali.
Svolge attività di monitoraggio sui media, con particolare attenzione alla presenza del genere documentario nei canali televisivi e nei circuiti cinematografici.
Opera affinchè le produzioni documentaristiche e gli autori emiliano-romagnoli acquistino maggiore visibilità nei canali distributivi esistenti.
Favorisce la creazione di nuovi circuiti distributivi e di nuovi spazi televisivi e cinematografici dedicati al documentario.
Opera allo scopo di favorire la creazione di un fondo regionale dell’audiovisivo che contempli stanziamenti specifici e adeguati per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di documentari.
Svolge attività di consulenza per le istituzioni allo scopo di favorire una maggiore sensibilità e attenzione nei confronti del genere documentario.
Propone, promuove e partecipa all’organizzazione di eventi pubblici (rassegne, dibattiti, forum) sui temi di sua competenza.
Svolge attività di catalogazione e ricerca sulle produzioni documentaristiche regionali.
Organizza laboratori, corsi di formazione per operatori culturali, corsi di aggiornamento e formazione per insegnanti e studenti nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Art. 4 I SOCI
Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti gli uomini e le donne che accettino gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell’associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.
Ci sono due categorie di soci:
– Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
– Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota sociale.
Il numero dei soci effettivi è illimitato.
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall’iscrizione nel libro soci.
L’ammontare della quota annuale è stabilito dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio.
Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L’associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 5 DIRITTI DEI SOCI
I soci aderenti all’associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata. L’associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.
Art. 6 DOVERI DEI SOCI
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Comitato direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
Il socio può essere escluso dall’associazione per gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa e/o ai suoi associati.
L’esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’assemblea soci nella prima riunione utile.
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.
Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi dell’associazione sono:
– L’assemblea dei soci;
– Il consiglio direttivo;
– Il presidente
– Il vicepresidente
– Il tesoriere
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Art. 9 L’ASSEMBLEA
L’assemblea è organo sovrano dell’associazione. L’assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all’anno dal presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
· Avviso scritto da inviare con lettera semplice o tramite email agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
· Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.
L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
Deve inoltre essere convocata
a- quando il Direttivo lo ritenga necessario;
b- quando la richiedono almeno i 2/5 dei soci.
L’assemblea è organo sovrano dell’associazione.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
L’assemblea ordinaria
a- elegge il Presidente
b- elegge il Consiglio Direttivo;
c- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
d-approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo ;
e-fissa annualmente l’importo della quota sociale di adesione;
f- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;
g- approva il programma annuale dell’associazione.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell’associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
L’assemblea straordinaria
a- approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
b- scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.
Art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall’assemblea e composto da sette membri.
La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio direttivo stesso.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio direttivo:
1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
2. redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione
3. redige e presenta all’assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
4. ammette i nuovi soci
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell’assemblea ai sensi dell’art.7 del presente statuto.
Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Nell’ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall’assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell’ambito del Consiglio direttivo stesso).
Art. 11 IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Comitato direttivo e l’assemblea. Rappresenta l’associazione di fronte alle autorità.
Convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.
La durata della carica è fino a revoca da parte dell’ Assemblea dei soci. Può essere rieletto.
Art. 12 IL VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente, nominato dal Consiglio direttivo, svolge le funzioni del Presidente in sua assenza. La durata della carica è fino a revoca da parte dell’ Assemblea dei soci. Può essere rieletto.
Art. 13 IL TESORIERE
Il Tesoriere, nominato dal Consiglio direttivo, cura l’ amministrazione e predispone i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’assemblea. La durata della carica è fino a revoca da parte dell’ Assemblea dei soci. Può essere rieletto.
Art. 14 I MEZZI FINANZIARI
I mezzi finanziari per il funzionamento dell’associazione provengono:
a) dalle quote versate dagli associati annualmente;
b) dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali
c) dalle sovvenzioni di Enti pubblici e privati e di altre associazioni;
d) dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’associazione.
I fondi dell’associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’associazione e arricchire il suo patrimoni
Art. 15 BILANCIO
I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall’assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall’assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
L’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il bilancio preventivo è approvato dall’assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’associazione, almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato
Art. 16 MODIFICHE STATUTARIE
Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell’associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.
Art. 17 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari
Art. 18 DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.